Giudizio di primo grado

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Cassazione: termini di impugnativa del licenziamento e procedimento d’urgenza


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Con la sentenza n. 31647 del 06.12.2018, la Cassazione afferma che allo scopo di rispettare il doppio termine di decadenza - in forza del quale all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da proporre entro 60 giorni deve seguire, nel successivo termine di legge (180 giorni), l'impugnativa giudiziale - è necessario il deposito del ricorso ordinario, non interrompendo, invece, la decadenza la proposizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, un mese dopo l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento irrogatogli, attiva il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., attendendo, invece, oltre dieci mesi prima di depositare il ricorso ordinario.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettano la domanda del lavoratore, sul presupposto che la proposizione del procedimento cautelare non è idonea a conservare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del recesso.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che la proposizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. non è idonea a conservare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale tempestivamente notificata al datore.
Infatti, è necessario che il lavoratore depositi il ricorso ordinario nel termine di decadenza giudiziale, dal momento che quello d'urgenza non ha la capacità di impedire il decorso dell'intervallo temporale massimo fissato ex lege.

Secondo i Giudici di legittimità, tale assunto si basa sulla ratio della norma che, prevedendo il doppio termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento (60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale, cui fanno seguito 180 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice), si prefigge di conferire certezza e lealtà nel rapporto giuridico tra le parti.

Per la sentenza si finirebbe, invece, per frustrare la predetta ratio, laddove si consentisse al procedimento di urgenza di interrompere, fino al termine di prescrizione quinquennale del diritto, il termine di decadenza per l’impugnativa giudiziale del recesso.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, sul presupposto che il procedimento ex art. 700 c.p.c. non è idoneo ad impedire il decorso del termine giudiziale di decadenza previsto dall'art. 6, comma 2, della l. 604/1966, con riferimento alle cause di impugnazione di licenziamento, a prescindere dal fatto che la lite sia stata attivata prima o dopo l'introduzione del c.d. rito Fornero.

A cura di Fieldfisher