Giudizio di primo grado

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Cassazione: Telelavoro – competente il Giudice del luogo in cui abita il dipendente


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Con l’ordinanza n. 3154 del 08.02.2018, la Cassazione afferma che in caso di licenziamento di un telelavoratore è competente il Giudice del luogo ove abita il dipendente. Unica condizione per poter radicare la causa nel relativo Foro è che il datore ivi disponga di una serie, anche esigua, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, pur non disponendo di alcun locale, del quale può essere proprietario un terzo od il lavoratore stesso.

Il fatto affrontato

La prestatrice, svolge alle dipendenze della società la sua attività lavorativa dalla propria abitazione, dotata di organizzazione e strutture materiali, quali pc ed account istituzionale collegato alla piattaforma aziendale, con orari di reperibilità nei confronti dei clienti e dell’imprenditore e con obbligo di comunicare allo stesso qualsiasi spostamento od assenza.

L’ordinanza

La Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha affermato che, in presenza di talune circostanze, quali il possesso di un account istituzionale con accesso ad una piattaforma, emerge con evidenza la dipendenza del lavoratore dal proprio datore, stante l’organizzazione della relativa attività da parte di quest’ultimo, mediante la configurazione di un complesso di beni munito di propria individualità tecnico-economica, ma funzionalmente connesso con l’impianto aziendale.

I Giudici di legittimità, nel richiamare alcune loro precedenti pronunce, hanno ribadito che l’articolazione dell’organizzazione aziendale, nella quale il dipendente lavora, può coincidere con l’abitazione privata del prestatore se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa. Unica condizione è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione e che la società disponga in quel luogo di un nucleo, pur esiguo, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. La suddetta circostanza risulta integrata anche qualora le attrezzature ed i locali non siano di proprietà dell’imprenditore e vi sia l’impiego di un unico dipendente.

Sussistendo i citati requisiti nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una telelavoratrice licenziata, che aveva impugnato il recesso datoriale dinnanzi al Tribunale competente secondo il criterio della propria residenza.

A cura di Fieldfisher