Giudizio di primo grado

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Cassazione: il fallimento dell’impresa non esclude la competenza del giudice del lavoro sulla domanda di accertamento della continuità del rapporto di lavoro con il presunto cedente di un ramo di azienda


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La Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n.1646 del 23 gennaio 2018, ha trattato di questioni attinenti alla devoluzione di controversie al giudice del lavoro oppure al tribunale che abbia dichiarato il fallimento dell’impresa.

Il fatto affrontato

Una società sostiene di aver ceduto un ramo di azienda. I lavoratori coinvolti sostengono che nel caso concreto sono assenti gli elementi del vero e proprio trasferimento di ramo di azienda e, sulla base di questa convinzione, si rivolgono al giudice del lavoro domandogli di confermare che, non ricorrendo gli estremi del trasferimento, sono rimasti alle dipendenze del cedente.

Nelle more del giudizio di appello la società cessionaria viene dichiarata fallita.

La sentenza

La sentenza parte dalla considerazione che in sede di appello la società cedente, prendendo atto dell’intervenuto fallimento della società cessionaria nelle more del giudizio di impugnazione, ha prospettato l’eccezione di improcedibilità delle domande avanzate dai lavoratori in quanto rivolte al giudice del lavoro ma, ormai, da considerare attratte nella competenza del giudice fallimentare.

In appello, i giudici del lavoro disattendono la predetta eccezione e questo si traduce in un motivo di ricorso in cassazione contro la sentenza da loro emanata.

La Cassazione ritiene che la Corte di appello abbia correttamente deciso nel disattendere l’eccezione e ciò per le seguenti ragioni:

a) Il giudice del lavoro è il giudice del rapporto e, pertanto, delle controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti alla corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, e finalizzate a pronunce di mero accertamento oppure di carattere costitutivo (come quelle di annullamento del licenziamento o di reintegrazione nel posto di lavoro);

b) il giudice fallimentare è il giudice che si occupa del concorso fra creditori, con riferimento anche all’accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro;

c) la circostanza che la domanda dei lavoratori abbia riguardato l’illegittimità della cessione del preteso ramo di azienda non ha fatto venir meno la competenza del giudice del lavoro dato che la domanda “… era strumentale soltanto all’accertamento della continuità del rapporto di lavoro … con la società cedente”;

d) la sentenza di appello ha proceduto coerentemente in quanto, considerando insussistente il trasferimento di un ramo di azienda, si è limitata ad affermare la continuità dei rapporti di lavoro con la società cedente, senza intervenire su pretese di carattere economico.

A cura di Fieldfisher