Giudizio di primo grado

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Cassazione: è possibile domandare, in via subordinata, la tutela obbligatoria anche con rito Fornero


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Con la sentenza n. 15084 del 11.06.2018, la Cassazione afferma che è legittimo presentare un unico ricorso secondo il rito Fornero anche se nella domanda proposta in via subordinata viene chiesta la tutela obbligatoria, non essendo la dimensione dell’impresa un elemento costitutivo della richiesta.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giusta causa dalla società, domandando, con un unico ricorso ex art. 1, comma 48, l. 92/2012, in via principale la tutela reale di cui all’art. 18 della l. 300/1970 ed in via subordinata la tutela obbligatoria ex art. 8 della l. 604/1966.
La società datrice si costituisce proponendo l’eccezione di inammissibilità di detto ricorso, affermando che il Tribunale non poteva conoscere, all’interno del rito Fornero, della domanda di tutela obbligatoria (posto che il suddetto art. 1 della l. 92/2012 prevede esplicitamente l'applicabilità solo alle "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300").

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma la necessità di fornire all'art. 1, comma 48, della c.d. legge Fornero un'interpretazione utile, che dia senso e contenuto alla disposizione, alla luce dei principi generali di strumentalità del processo, di economia processuale e di conservazione dell'efficacia degli atti processuali.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, non è condivisibile la tesi difensiva propinata dall’azienda, secondo cui la domanda di impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla I. n. 604/1966 è fondata su fatti costitutivi diversi da quella basata sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Ciò in quanto il requisito dimensionale dell'impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore.

Per la sentenza, dunque, la domanda di tutela avverso il licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della l. 300/1970 e quella avente ad oggetto l'impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della I. n. 604/1966, possono essere proposte in unico ricorso, anche con rito ex art. 1, comma 48, della I. n. 92/2012.
E non solo perché dette domande sono fondate sugli stessi fatti costitutivi, ma anche perché è utile pervenire ad un’interpretazione estensiva della disciplina di cui alla legge Fornero, che consenta di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un solo processo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, respingendo l’eccezione di inammissibilità dalla medesima avanzata.

A cura di Fieldfisher