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Cassazione: sulla legittimità dei tagli ai vitalizi non può decidere il giudice ordinario


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Con la tanto “chiacchierata” ordinanza n. 18265 del 08.07.2019, la Cassazione a Sezioni Unite - senza entrare minimamente nel merito della questione - afferma soltanto che le controversie relative ai tagli dei vitalizi per gli ex parlamentari non possono che essere decise dagli organi dell'autodichia parlamentare.

Il fatto affrontato

Un ex deputato - dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati al fine di ottenere sia l'annullamento della deliberazione n. 14/2018 dell'Ufficio di Presidenza della stessa Camera, per effetto della quale aveva subito una decurtazione del 44,41% dell'assegno vitalizio, sia l'accertamento del proprio diritto a percepire il vitalizio nella misura che gli era stata inizialmente attribuita - propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che, per le predette domande, venisse dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o, in subordine, di quello amministrativo.

L’ordinanza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell'indennità parlamentare e/o degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari non possono che essere decise dagli organi dell'autodichia, la cui previsione risponde alla finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento.

Secondo i Giudici di legittimità, la previsione dell'autodichia per le predette controversie trova fondamento nella normativa che istituisce tali indennità, la quale può essere definita come di diritto singolare, riferendosi esclusivamente ai membri del Parlamento nazionale, in forza della posizione del tutto peculiare di indipendenza ed autonomia loro riconosciuta dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost.

Per la sentenza ne consegue che non vi è spazio nel giudizio di cassazione per l’esame di una qualsiasi censura riguardante la misura e l'attribuzione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari e che le violazioni dei diritti fondamentali dai medesimi prospettate devono essere fatte valere davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dal momento che non si profila l'eventualità che l'organo di autodichia, già adito dal ricorrente, possa non decidere la controversia.

A cura di Fieldfisher