L’ Agenzia delle Entrate, con risposta n. 589/2021 , affronta la tematica della deducibilità dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare.
Per quanto concerne, la normativa di riferimento è costituita da un lato dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis) TUIR, il quale prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi sostenuti dal contribuente per il versamento alla forme pensionistiche complementari, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 che al comma 4 prevede la deducibilità dal reddito complessivo de “ i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro “ ai fondi di previdenza complementare per un importo non superiore a 5.164,57.
L’ Agenzia precisa che il richiamato periodo di cui all’art. 8 comma 4 deve essere inteso nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti ( lavoratore, collaboratore o datore di lavoro, committente ). Nel caso esaminato il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere del cedolino del dipendente, deve scalare le somme a carico del lavoratore e non deve effettuare la ritenuta sugli importi dovuti dal datore di lavoro.
Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 589/2021