Forme pensionistiche complementari

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COVIP – IORP II : Schema delle Direttive ai fondi pensione per l’attuazione del D.Lgs 13 dicembre 2018, n. 147


grafica COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
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Con il D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva UE IORP II ( Direttiva UE 2016/2341 ) del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ( testo coordinato ) .

La COVIP ha ritenuto pertanto necessario avviare una pubblica consultazione attraverso la diffusione sul proprio sito degli schemi di Direttive destinate ai fondi pensione per adeguarsi alle novità normative derivanti dal D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, chiarendo al contempo i profili di novità che derivano dalla nuova normativa e fornendo prime istruzioni circa le iniziative di adeguamento che gli enti pensionistici sono chiamati a porre in essere.

Il documento è articolato in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura del D.Lgs. n. 252/2005, così da favorire l’immediata individuazione delle novità, dei futuri interventi e della relativa tempistica. Le principali novità riguardano il sistema di governo dei fondi pensione e la trasparenza messa in atto attraverso gli obblighi informativi nei confronti degli aderenti.

Per quanto attiene alla governance, i fondi pensione dovranno analizzare i propri assetti organizzativi e apportare le opportune revisioni al fine di realizzare un’adeguata strutturazione delle funzioni fondamentali previste dalla Direttiva europea (in particolare, la funzione di gestione dei rischi, quella di revisione interna e, laddove rilevante, quella attuariale) e, più in generale, assicurare che le procedure interne definiscano in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità dei vari soggetti che operano per il fondo.

A riguardo viene specificato che non vi è un modello unico cui uniformarsi, spettando all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più adeguato alle caratteristiche e alla natura del fondo.

Per quanto attiene gli obblighi informativi le nuove disposizioni normative intervengono in un ordinamento già fortemente improntato ai principi della chiarezza e trasparenza verso i potenziali aderenti e gli iscritti, anche per effetto delle disposizioni emanate in passato dalla COVIP.

Le Direttive dell’Autorità di vigilanza sono volte a convogliare gli ulteriori profili di trasparenza all’interno dei Documenti informativi già in essere, in modo omogeneo per tutte le forme pensionistiche complementari, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza dei lavoratori, sia nella fase di adesione che nel corso del rapporto partecipativo con il fondo.

Con specifico riguardo agli obblighi informativi nei confronti dei potenziali aderenti è precisato che sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni, secondo il numero di iscritti attivi. Anche relativamente alle informazioni periodiche agli aderenti, gli adempimenti da porre in essere sono differenziati in base al numero degli iscritti attivi, nonché secondo il regime che caratterizza il fondo. Con riferimento alla prescritte nuove informazioni da fornire agli aderenti, almeno tre anni prima dell’età di pensionamento, circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata, si è precisato che tale informativa, in luogo di essere oggetto di un autonomo documento, venga fornita in una apposita sezione della “Comunicazione periodica”.

Infine, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza dei fondi pensione, la COVIP ha ritenuto necessario promuovere l’esigenza di un ulteriore accrescimento dell’utilizzo dei siti web e delle tecnologie informatiche al fine di favorire la diffusione delle informazioni e semplificare la gestione dei rapporti tra i fondi e gli aderenti.

Come precisato nello schema di direttiva, nelle more dell’adozione delle nuove disposizioni, restano valide tutte le disposizioni, nonché gli orientamenti e le circolari adottate dalla Commissione di Vigilanza, che risultino in vigore alla data del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, salvo diversa previsione delle Direttive stesse.

a cura della Redazione