Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Deliberazione del 22.05.2019 : Parità di trattamento nei fondi pensione


Parità di trattamento nei fondi pensione

Con la Deliberazione del 22.05.2019 , pubblicata in G.U. 5 giugno 2019, n. 130, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ( COVIP ) ha adottato le nuove “ Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive ”, in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione del 21 settembre 2011.

Le disposizioni introdotte dalla COVIP con la Deliberazione del 22.05.2019 tengono conto di quanto disposto dall’art. 30-bis del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. v), del Decreto lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

In particolare l’art. 30-bis del D.Lgs. n. 198/2006 reca norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati. In base a tale disposizione la COVIP vigila al riguardo e raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante delle condizioni di accesso oppure del calcolo delle prestazioni.

Le nuove Disposizioni contenute nella Deliberazione del 22.05.2019 non sono più limitate come le precedenti alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative.

I fondi pensione che faranno uso del fattore sesso come fattore determinate nella valutazione dei rischi ai fini del calcolo di prestazioni differenziate, saranno tenuti a redigere un’apposita relazione, in allegato al bilancio tecnico, dalla quale desumere i dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati che giustificano le prestazioni differenziate.

Laddove la COVIP dovesse ravvisare disparità di trattamento non giustificabili mediante dati attuariali, il fondo pensione interessato avrà 60 giorni dall’accertamento per comunicare alla Commissione le iniziative assunte per eliminare le discriminazioni eventualmente accertate.

Fonte: COVIP – Deliberazione del 22.05.2019