Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Circ. n. 1598 del 7.03.2018: Destinazione del contributo aggiuntivo ai fondi previsto in legge di bilancio.


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Con la circolare n. 1598 del 7.03.2018, la COVIP fornisce chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione della forma pensionistica di destinazione dei “contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del d.lgs. 252/2005”. Con quest’ultima espressione si devono intendere i contributi, di parte datoriale, che spettano in virtù dell’applicazione di contratti collettivi o di norme di legge (es.: contributi contrattuali), in aggiunta all’ordinario flusso contributivo costituito da un contributo datoriale, da un contributo del lavoratore e da un contributo proveniente dal conferimento del TFR.

Le nuove disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2018 ( art. 1, commi 171 e 172, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ) risultano contraddistinte da una ratio comune, consistente nell’intento del Legislatore di privilegiare, in assenza di una diversa volontà dell’aderente, l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni aggiuntive dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore, in linea con lo spirito del d.lgs. 252/2005.

Tenuto conto del principio di unicità delle posizioni individuali:

• Per i lavoratori che già aderiscono a un fondo negoziale territoriale, l’eventuale “contributo aggiuntivo” affluirà ovviamente al fondo al quale il lavoratore è già iscritto.

• Per i lavoratori che non hanno ancora aderito ad alcuna forma pensionistica complementare, nel caso in cui maturasse il diritto ad un ulteriore contributo datoriale, in forza di una norma di legge o di contratto collettivo, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione collettiva (fondo di categoria), fino a che gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo territoriale. In questo caso la successiva adesione a una forma territoriale comporterà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore, della posizione presso il fondo di categoria alimentata esclusivamente con “contributi aggiuntivi”.

• Laddove un contratto collettivo di secondo o terzo livello richieda al lavoratore di effettuare una scelta, tra più forme pensionistiche negoziali per il versamento del contributo aggiuntivo e questa scelta non venga effettuata, il fondo di destinazione è individuato applicando il criterio del conferimento tacito del TFR (art. 8, comma 7, lett. b) del d.lgs. 252/2005).

• La circolare considera poi il caso di coloro che risultano iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento dei contributi aggiuntivi senza versare i contributi ordinari. Laddove questi lavoratori siano iscritti anche ad un fondo territoriale, sarà possibile il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo territoriale.

I fondi pensione negoziali dovranno apportare agli statuti nonché alle note informative e alle comunicazioni periodiche delle specifiche modifiche, rispetto alle quali la circolare fornisce particolari indicazioni.

a cura della Redazione