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INPS – Mess. n. 3190 del 22.08.2018: Totalizzazione e cumulo pensionistico – Gestioni delle trattenute


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Con il mess. n. 3190 del 22.08.2018, l’INPS chiarisce come devono essere gestite le trattenute applicabili sui trattamenti di pensione erogati dall’Istituto in regime di totalizzazione o cumulo. Tenuto conto che le regole da seguire differiscono a seconda della tipologia di trattenuta vengono prese in considerazione:

1. Trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto della pensione;
2. Trattenute per l’estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e successivamente traslati su pensione;
3. Trattenute per somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR;
4. Trattenute per indebiti post mortem;
5. Trattenute per pignoramenti presso terzi;
6. Trattenute per APE volontario;
7. Trattenute per APE sociale erogato indebitamente;
8. Trattenute per assegni;

In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione. Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

Fonte: INPS