Stampa

INPS – Mess. n. 1039 del 13.03.2019: Procedura “NPIGPA” - riscatto congedo per formazione e retribuzione figurativa congedo parentale


padre con bambino a lavoro
icona

Con mess. n. 1039 del 13.03.2019, l’INPS comunica che nella procedura “NPIGPA” sono disponibili i nuovi tipi pratica per la trattazione delle domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione, di cui all’articolo 5, comma 5, L. 53/2000, e di riscatto a integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 3, L. 53/2000, e all’articolo 35, comma 2, D.Lgs. 151/2001.

In allegato al messaggio n. 1039 del 13.03.2019, l'INPS ha predisposto le istruzioni operative per le domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione e di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parantale.

I contributi da riscatto servono a coprire, con onere a carico del richiedente, alcuni periodi espressamente prevsiti dalla legge e scoperti da contribuzione. A partire dalla L. 53/2000, il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

Fonte: INPS - Mess. n. 1039 del 13.03.2019