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Entrate – Risposta n. 482/2020 : Riscatto di laurea - Deducibilità dei contributi facoltativi


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Con la Risposta n. 482/2020, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in applicazione dell’art. 10, co. 1, lett. e), TUIR sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati dal dipendente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento.

Le esigenze di chiarimento sono sorte a seguito della lettura della sentenza n. 436/2020 in cui la Cassazione si era pronunciata negativamente in riferimento ad un singolo caso.

Dopo un’attenta analisi della sentenza, la risposta n. 482/2020 dell’ Agenzia sottolinea che la citata decisione ha ad oggetto l’applicazione dell’art. 19, c. 2-bis del TUIR , che disciplina la determinazione dell’indennità di buonuscita e non la deducibilità degli oneri in argomento, prevista dall’art. 10.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 482/2020