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Consiglio dei Ministri – Assegno Unico Familiare: OK allo schema di D.Lgs.


IL Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo istitutivo dell’Assegno Unico Familiare. La misura di sostegno alle famiglie entrerà in vigore a partire dal mese di marzo ’22 e sostituirà le attuali misure di sostegno alle famiglie e alla natalità, con un’unica eccezione rappresentata dal bonus nido. 

Sono 19 i miliardi di euro impegnati per il finanziamento della misura reperiti attraverso il fondo predisposto dalla Legge di Bilancio 2021, e successivamente rifinanziato con il DL 146/2021, ( cd. Decreto Fiscale-Lavoro ), al quale si aggiungono ulteriori risorse impiegate in precedenza per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, detrazioni irpef per carichi famigliari, bonus bebè e altre misure riservate alle famiglie più numerose. 

L’assegno, corrisposto dall’ INPS, è riconosciuto ai nuclei familiari: 

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale; 

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. 

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. L’ importo dell’assegno viene definito in base alla composizione familiare : 

  • 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro) per ciascun figlio minorenne;
  • 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro) per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti;
  • maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili per ciascun figlio successivo al secondo ;
  • per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. 

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.