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Min. Lavoro – Decreto 24.04.2018: Una tantum per i malati di mesotelioma non professionale.


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Il Ministero del Lavoro ha fissato a 5.600 euro l’ammontare della prestazione economica una tantum che verrà erogata dall’INAIL ai malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, con una copertura pari a 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 ( decreto ministeriale del 24.04.2018 in attuazione di quanto stabilito all’art. 1, comma 186, L. 205/2017 ).

L’importo di 5.600 euro viene riconosciuto a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata. La prestazione è riconosciuta anche a favore degli eredi e ripartita fra essi.

In attesa delle istruzioni operative impartite con apposita circolare e dell’apposita modulistica predisposta dall’INAIL, le direttive contenute nel decreto indicano che:

• L’esposizione familiare dovrà risultare da una documentazione la quale attesti che il richiedente ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato sul territorio nazionale in una lavorazione che lo esponeva all’aminato.

• L’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente in Italia in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia.

• Andrà trasmessa la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica, con la data della prima prognosi ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione all’amianto con l’insorgenza della patologia.

Se l’istanza sarà accolta , l’INAIL erogherà l’una tantum entro 90 giorni dalla sua presentazione mentre nel caso in cui la domanda o la documentazione siano ritenute incomplete, l’Istituto richiederà le necessarie integrazioni da realizzare in un termine massimo di 15 giorni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali