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INAIL – Circ. n. 8 del 12.02.2018: Fondo vittime amianto: accesso alle prestazioni


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Con la circolare n. 8 del 12.02.2018, l’INAIL fornisce indicazioni in merito alle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto in favore degli eredi dei deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per l’esposizione all’agente cancerogeno, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto (L. 27 marzo 1992, n. 257).

NOVITA' 2018: L’INAIL fa presente che, in esito all’entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 188, della L. 27 dicembre 2017, n. 205), costituirà titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del Fondo non solo la sentenza esecutiva ma anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda, volta ad ottenere la prestazione erogata dal Fondo, dovrà essere presentata secondo la modulistica aggiornata  entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

Relativamente alle modalità di accesso e di erogazione della prestazione si rimanda a quanto già stabilito con la circolare INAIL 9 febbraio 2017, n. 7. Si ricorda che sarà necessario allegare la sentenza o il verbale di conciliazione.

L’importo della prestazione sarà stabilito in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute ed accolte e nel rispetto del limite di spesa 2018 pari a 10 milioni di euro.

a cura della Redazione