Stampa

INAIL – Circ. n. 21 del 4.07.2019 : Riduzione dei premi e contributi assicurativi 2014 2016


palazzo sede centrale inail
icona

Con la circ. n. 21 del 4.07.2019 , l’ INAIL fornisce indicazioni riguardanti la definizione della misura della riduzione dei premi e contributi dell’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’art. 1, comma 128 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il triennio 2014 – 2016.

La riduzione prevista dall’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 cessa di trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 mentre continuerà ad applicarsi nel anno corrente a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. Per l’anno 2019, la riduzione dei premi deve dunque essere applicata a :

• premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
• premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93
• ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

La circ. n. 21 del 4.07.2019 fornisce ulteriori indicazioni in merito alla misura della riduzione percentuale, fissata al 15,24%, e i criteri di applicazione differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da più o meno di un biennio.

Fonte: INPS – Circ. n. 21 del 4.07.2019