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Cassazione: sono a carico dell’INAIL tutte le protesi anche se non funzionali alla riduzione dell’inabilità al lavoro


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Con l'ordinanza n. 23885 del 02.10.2018, la Cassazione afferma che, in caso di infortunio sul lavoro, la copertura assicurativa INAIL opera per tutte le protesi e gli apparecchi anche se non funzionali a ridurre l'inabilità al lavoro del dipendente coinvolto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, durante lo svolgimento delle proprie mansioni all’interno della cella frigorifera, nonostante l’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, cade violentemente a terra a causa di una lastra di ghiaccio formatasi sul pavimento, riportando gravi danni all’arcata dentale.
In conseguenza di ciò, il medesimo ricorre giudizialmente al fine di ottenere dall’azienda datrice sia il risarcimento del danno biologico che il rimborso delle ingenti spese mediche sostenute, inclusa una protesi dentaria di elevato valore economico.
La Corte d’Appello accoglie in toto detta domanda, tanto da indurre la società a presentare ricorso per cassazione al fine di veder accertata la responsabilità dell'INAIL nella fornitura di detta protesi.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, ai sensi dell'art. 66, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965), le prestazioni ricomprese in detta assicurazione sono anche quelle inerenti le spese mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici nonché la fornitura degli apparecchi di protesi.
Il successivo art. 90 dispone, poi, che l’Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell’inabilità.

Secondo i Giudici di legittimità, la lettura delle due norme in combinato disposto non lascia dubbi sull’inclusione degli apparecchi di protesi tra i dispositivi medici la cui fornitura è rimessa all'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui l'infortunio occorso ne determini la necessità.

Tutto ciò, per la sentenza, anche nel caso in cui le protesi non siano funzionali a ridurre l'inabilità al lavoro del prestatore coinvolto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla società, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher