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Cassazione: l’INAIL indennizza il dipendente ansioso a causa della situazione lavorativa


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Con l’ordinanza n. 29611 del 11.10.2022, la Cassazione afferma che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa, ivi incluse sindromi come l’ansia o la depressione, risulta assicurata all'INAIL.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti dell’INAIL al fine di ricevere l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale inerente al disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia derivante dalla situazione lavorativa avversa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il danno psichico subito dai lavoratori è estraneo alla copertura assicurativa dell'INAIL.

L’ordinanza

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva che, in tema di malattia professionale, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

Invero, continua la sentenza, devono essere considerate malattie professionali per le quali il lavoratore sia in grado di dimostrare l'origine professionale.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio lavorativo, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando la debenza dell’indennizzo richiesto.

A cura di Fieldfisher