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Cassazione: la prescrizione triennale per proporre giudizi contro l’INAIL resta sospesa durante l’iter amministrativo


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Con la sentenza n. 11928 del 07.05.2019, la Cassazione, a Sezioni Unite, afferma che la prescrizione triennale per esercitare l’azione nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere le prestazioni dovute in conseguenza di un infortunio od una malattia professionale, resta sospesa per tutta la durata dell’iter amministrativo e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, affetto da una sindrome da tunnel carpale di natura professionale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la liquidazione da parte dell’INAIL delle prestazioni assicurative a lui spettanti.
L’Istituto si costituisce eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione triennale dell'azione ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 1124/1965 e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa.
Sia in primo che in secondo grado la domanda viene accolta, sul presupposto che a fronte della chiusura dell’iter amministrativo in data 16.05.2007, la successiva domanda giudiziale era stata proposta dall’assicurato il 29.04.2010, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione triennale.

La sentenza

La Cassazione a Sezioni Unite ritiene di non poter aderire al motivo di censura proposto dall’INAIL, secondo cui la sospensione della prescrizione triennale, durante lo svolgimento dell’iter amministrativo, opererebbe solo per 150 giorni, dal momento che scaduto detto termine la mancata pronuncia definitiva dell'Istituto configurerebbe un'ipotesi di silenzio significativo della reiezione dell'istanza dell'assicurato.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la prescrizione triennale resta sospesa fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione, anche se questo non si conclude nei 150 giorni previsti dalla legge, trattandosi di termine ordinatorio al quale è coordinata l'attribuzione all'assicurato della facoltà, e non dell'obbligo, di agire giudizialmente.
Decorso tale termine, per la sentenza, l'INAIL non è privato della facoltà di adottare un provvedimento, né il suo silenzio assume un rilievo di silenzio-rigetto.
Lo stesso produce, invero, solo effetti di natura meramente processuale, rimuovendo un ostacolo ai rimedi posti a disposizione dell'assicurato dalla legge, per garantirgli tutela a fronte della condotta inerte dell'istituto assicuratore.

Su tali presupposti, le Sezioni Unite respingono il ricorso presentato dall’INAIL, confermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta la prestazione economica conseguente alla malattia professionale insorta.

A cura di Fieldfisher