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Cassazione: copertura INAIL per l’ansia e la depressione causati dal mobbing


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Con l’ordinanza n. 31514 del 25.10.2022, la Cassazione afferma che il dipendente ha diritto all’indennizzo INAIL per l’ansia e la depressione provocati dal mobbing in azienda, a condizione che riesca a provare il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’insorgenza della patologia.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti dell’INAIL al fine di ottenere l’indennizzo per il disturbo post-traumatico da stress con depressione e ansia, conseguente all'azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenevo la patologia al di fuori dell’ambito delle malattie professionali indennizzabili.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione.

Per la sentenza, infatti, ciò che conta è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, rientrando nel rischio assicurato, non solo quello specifico proprio della lavorazione, ma anche quello collegato con la prestazione.

In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di patologie delle quali sia provata la causa di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, avendo la stessa provato il nesso tra la prestazione e la malattia.

A cura di Fieldfisher