Stampa

Min. Lavoro – Decreto 21 marzo 2023 : Incentivo per il posticipo del pensionamento con quota 103


icona

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che concorre a definire le modalità attuative dell’ incentivo al posticipo del pensionamento anticipato flessibile con Quota 103, come previsto dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197. 

A decorrere dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103 ), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive. 

Esercitata tale facoltà, per il datore di lavoro viene meno ogni obbligo di versamento contributivo della contribuzione a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà. I contributi non versati sono così interamente corrisposti al lavoratore e concorrono alla sola formazione dell’imponibile fiscale. 

In caso di conseguimento di pensione diretta, o in alternativa al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza se inferiore, la corresponsione dei contributi non versati cessa il suo corso. Il Decreto stabilisce inoltre che tale facoltà è revocabile e può essere esercitata una sola volta. 

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo è tenuto a darne comunicazione all’ INPS seguendo le istruzioni fornite dall’ Ente con una circolare di prossima emanazione. L’ Istituto provvederà poi a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato e flessibile entro il termine di trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 

Considerato che l’incentivo decorre dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, per le richieste relative a lavoratori che hanno maturato i requisiti già nei primi mesi dell’anno, l’ INPS dovrà fornire ai datori di lavoro anche le istruzioni operative per il recupero a conguaglio delle contribuzioni già versate e specificare ulteriormente gli aspetti tecnici e procedurali della normativa.