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Min. Lavoro - Decreto 18.04.2018: Lavorazioni gravose e usuranti - Domanda di pensione con esclusione dell'incremento della speranza di vita


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Pubblicato, nella GU n. 134 del 12 giugno u.s., il DM 18 aprile 2018 con il quale il Ministero del lavoro ha definito le procedure di presentazione della domanda di pensione anticipata o di vecchiaia con esclusione dell’obbligo dell’incremento della speranza di vita stabilito per il 2019 (art. 1, co. 147 e 148, L. n. 205/2017).

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 147, L. n. 205/2017) ha escluso, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019.

SOGGETTI INTERESSATI:

1. I lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B della finanziaria 2018 (tra le quali: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca) e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

2. I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del Decreto Legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto medesimo e approvato dal Ministero del lavoro, corredate dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello in parola, attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT se previsto. Le domande presentate con modalità diverse sono irricevibili.

Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro. In mancanza della comunicazione obbligatoria, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui sopra. In caso di mancanza delle comunicazioni suddette e della dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilità, per cessazione dell'attività, del datore di lavoro di renderla, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B della finanziaria 2018, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. Al fine dell'accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 147 e 148, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è accertata dall'INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e della sussistenza dell'eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell'attività, da parte del datore di rendere la predetta dichiarazione. Accertata l'oggettiva impossibilità dello stesso datore di rendere la dichiarazione in questione, l'INPS trasmette gli atti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente; nelle more delle verifiche ispettive, l'INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, l'INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche. L'INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell'INL pervenute oltre il termine previsto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale