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INPS – Mess. n. 960 del 7.03.2019: Aggiornamento procedure per quota 100


pensione quota 100
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Con il mess. n. 960 del 07.03.2019, l’INPS rende noto l’avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche per la liquidazione delle pensioni, con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi ( cd. “quota 100” ).

Dando seguito alla circ. n. 11 del 29.01.2019 e al mess. n. 395 del 29.01.2019 ( istruzioni per le domande di prepensionamento con “quota 100” ), il mess. n. 960 del 07.03.2019 fornisce anche alcuni chiarimenti riguardo la non cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente.

Appare opportuno ricordare che la pensione con “ quota 100 “ non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite massimo di 5.000 euro lordi, per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni da adeguare alle speranze di vita nel 2021)

In caso di percezione di redditi da lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, la pensione in essere viene sospesa nell’anno di percezione degli stessi redditi.

Fonte: INPS – Mess. n. 960 del 07.03.2019