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INPS – Mess. n. 2866 del 17.07.2018: Pensione ai superstiti universitari – riconoscimento del titolo di studio estero.


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Con il mess. n. 2866 del 17.07.2018, l’INPS fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti ai figli universitari( art. 22, L. n. 903 del 1965 ).

La pensione ai superstiti viene riconosciuta a favore dei figli maggiorenni non inabili, qualora si trovino nella condizione di studenti fino a 21 anni di età oppure fino a 26 anni di età in caso di percorso di studi universitari.

In caso di studi all’estero, come già precisato con il mess. n. 4413 del 7.11.2017, il diritto alla pensione ai superstiti e riconosciuto solo qualora il titolo di studio abbia valore in Italia. Nella maggioranza dei casi ciò non accade, salvo che esistano delle convenzioni bilaterali o leggi speciali. Laddove queste non siano previste, il beneficiario potrà presentare al MIUR la pratica di riconoscimento dell’equivalenza tra titolo italiano ed estero. La domanda, precisa l’INPS, dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata in base all’art. 33 del DPR 445/2000 e una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato.

Fonte: INPS