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INPS - Mess. n. 2389 del 13.06.2018: Pensionati - Quattordicesima mensilità


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Con il messaggio n. 2389 del 13.06.2018, l'INPS comunica che, unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2018 verrà erogata d'ufficio la somma aggiuntiva della "quattordicesima" ( art. 5, c. da 1 a 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81 ). Per quanto riguarda i requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rimanda al messaggio n. 2549 del 20.06.2017.

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati. Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Sono fornite, inoltre, indicazioni specifiche in merito alla gestione pensionistica privata e a quella dello spettacolo e dello sport.

Fonte: INPS