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INPS – Mess. n. 1604 del 12.04.2018: APE volontario – modalità di restituzione e attivazione del Fondo di garanzia.


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L’INPS, con il messaggio n. 1604 del 12.04.2018, fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario), nonché le prime istruzioni relative all’attivazione del Fondo di garanzia, per la cui gestione è stata sottoscritta nel mese di marzo la convenzione tra INPS, MEF e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Facendo seguito alla circolare n. 28 del 13.02.2018, l’INPS fornisce le seguenti precisazioni:

CRITERI CHE REGOLANO IL RECUPERO DELL’ANTICIPO:

In caso di raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, le modalità di recupero definite in convenzione prevedono trattenute mensili ad importo fisso a partire dalla prima rata utile, per la durata di venti anni (240 rate) e con esclusione della tredicesima mensilità. Sarà possibile attingere alla mensilità aggiuntiva solo in caso di incapienza dei ratei. In ogni caso il recupero della rata fissa deve essere effettuato sul complesso delle pensioni, con esclusione dei trattamenti assistenziali, nei limiti del quinto e con la salvaguardia del trattamento minimo.

Nella differente ipotesi di liquidazione della pensione in data successiva a quella della decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non potranno essere pagati in modalità automatica. L’INPS, infatti, dovrà gestire il pagamento degli arretrati calcolando l’importo da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste per ogni rateo di pensione intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente.

Il messaggio, poi, prende in considerazione alcune ipotesi di variazione del piano di recupero dell’anticipo (erogazione di un finanziamento supplementare, estinzione anticipata totale o parziale). Vengono riportate indicazioni in ordine agli obblighi comunicativi tra Istituto finanziatore e INPS; al versamento della commissione di accesso al Fondo di garanzia; agli oneri a carico del beneficiario per i costi amministrativi delle operazioni di rettifica della rateizzazione e le eventuali restituzioni al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata totale o parziale.

INDICAZIONI AMMINISTRATIVE SUL FONDO DI GARANZIA:

L’INPS indica in dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità previsti per l’attivazione del Fondo che può garantire fino all’80% del debito residuo in casi di: 

  1. Revoca della pensione da parte dell’INPS.
  2. Qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE non corrisposte risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento dei predetti limiti.
  3. Nel caso in cui il soggetto finanziatore non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del beneficiario dell’APE.

Alla garanzia dello Fondo si aggiunge quella di ultima istanza dello Stato. Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia , l’Istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato all'INPS

Fonte: INPS