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INPS – Mess. n. 1008 del 11.03.2019: Quota 100 – Liquidazione provvisoria in attesa di CO UniLav


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Con il mess. n. 1008 del 11.03.2019, l’INPS ha ritenuto opportuno precisare che, vista la decorrenza immediata dal 1° aprile 2019 delle pensioni “quota 100” , l’Istituto procederà alla liquidazione provvisoria sulla base delle sole dichiarazioni di cessazione del lavoro contenute nella domanda.

E’ opportuno ricordare che per andare in pensione con “quota 100” è richiesta la cessazione da attività di lavoro dipendente, opportunatamente attestata dal datore di lavoro mediante le comunicazioni obbligatorie UniLav, uniche fonti di dati certi attestanti l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Sarà quindi cura delle sedi territoriali INPS verificare successivamente la veridicità dei dati relativi alla cessazione e, laddove dovessero essere riscontrate delle anomalie, procedere al recupero degli eventuali ratei indebiti.

L’INPS chiarisce poi una serie di concetti già espressi con la circ. n. 11 del 29.01.2019. Vengono, infatti, fornite ulteriori indicazioni in merito all’incumulabilità della pensione anticipata “ quota 100 “ con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, tranne con quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro lordi annui.

Con particolare riferimento all’incumulabilità con i redditi di lavoro autonomo, il mess. n. 1008 del 11.03.2019 precisa che la cessazione dell’attività autonoma non costituisce un obbligo. La sua continuazione comporterà inevitabilmente la sospensione della pensione sino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ( vd. INPS - circ. n. 11 del 29.01.2019: Quota 100 – Opzione Donna - Precoci ).

Fonte: INPS – Mess. n. 1008 del 11.03.2019