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INAIL – Circ. n. 52 del 21.12.2018: Amianto – La certificazione tecnica per il prepensionamento nel settore rotabile ferroviario


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Con la circ. n. 52 del 21.12.2018 , l’INAIL fornisce istruzioni applicative in merito alle verifiche per il rilascio della certificazione tecnica per il riconoscimento del beneficio previdenziale, previsto all’art. 13, c. 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori esposti all'amianto nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

I DESTINATARI:

A seguito dell’intervento legislativo della Legge di Bilancio 2018, l’INPS già con la circ. n. 46 del 14.03.2018 aveva illustrato l’iter amministrativo per il riconoscimento del beneficio previdenziale destinato ai lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
  • b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
  • c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto. 

IL BENEFICIO:

Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la normativa riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione che vi sia continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.

Il coefficiente da applicare è quello previsto dall’art. 13, c. 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257 ed è pari al 1,5%.

IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO:

La procedura prevede che l'INPS effettui un esame preliminare delle istanze e, a conclusione delle verifiche, trasmetta tempestivamente all' INAIL la domanda di accesso al beneficio al fine della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti, rilasciata secondo le indicazioni fornite con la circolare in commento.

Fonte: INAIL - Circ. n. 52 del 21.12.2018