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Cassazione: prevedere età pensionabili diverse per ballerini e ballerine integra una discriminazione contraria al diritto comunitario


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Con la sentenza n. 12108 del 17.05.2018, la Cassazione afferma che, con riferimento alla normativa nazionale transitoria in tema di ballerini impiegati presso enti lirici, il licenziamento per raggiungimento del limite di età di 47 anni per le donne, è da considerarsi discriminatorio, integrando una discriminazione diretta per ragioni di sesso, al quale non possono opporsi legittime deroghe per finalità sociale o di interesse pubblico.

Il fatto affrontato

Le lavoratrici, ballerine professioniste, impugnano giudizialmente il licenziamento irrogato loro per raggiunti limiti di età al compimento del quarantasettesimo anno.
In particolare, le stesse deducono la natura discriminatoria della normativa che prevede un’età pensionabile differente per le ballerine donne (47 anni) ed i ballerini uomini (52 anni).
Nonostante il carattere transitorio della disciplina (superata dalla legge 64/2010 che ha uniformato e ridotto a 45 anni l’età pensionabile per i ballerini di ambo i sessi), la Corte ha interpellato la CGUE in ordine ad un’eventuale contrarietà di detta normativa col diritto comunitario.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che la nozione di licenziamento, prevista dall’art. 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/54 deve essere intesa in senso ampio, comprendendo anche la cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite di età fissato dalla normativa nazionale.

Applicandosi, pertanto, detta normativa, i Giudici di legittimità, in ossequio alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sostengono che la legge nazionale che, contempla il licenziamento per il solo raggiungimento dell'età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia, qualora preveda una soglia diversa per gli uomini e per le donne costituisce una violazione dei principi dettati in materia di discriminazione della direttiva 76/207.

Il suddetto principio, a giudizio della Corte, ha valenza generale, almeno che non possano essere provate delle circostanze tali da conferire alla situazione delle lavoratrici di sesso femminile un carattere specifico rispetto a quella dei lavoratori di sesso maschile, giustificando, quindi, una disparità di trattamento.
Circostanza quest’ultima, secondo la sentenza, pacificamente assente nel caso di specie.

Su tali presupposti, la Suprema Corte dichiara la nullità del licenziamento irrogato alle ballerine al compimento del quarantasettesimo anno d’età, stante la natura discriminatoria del recesso, integrante una discriminazione diretta per ragioni di sesso, al quale non possono opporsi legittime deroghe per finalità sociale o di interesse pubblico.

A cura di Fieldfisher