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Min. Lavoro – Circ. n. 5 del 20.02.2018: CIGS editoria – durata massima complessiva – criteri di computo


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Con la circolare n. 5 del 20.02.2018, il Ministero del Lavoro risponde alle richieste di chiarimenti circa il computo della durata massima complessiva dei trattamenti CIGS nel settore editoriale imputabili alle causali previste all’art. 25-bis, c.3, del d.lgs. n. 148/2015.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 69/2017 e nello specifico dell’art. 11 del decreto interministeriale n. 100495 del 23.11.2017, come chiarito dalla circolare MLPS n. 21 del 22.12.2017, le disposizioni dell’art. 25-bis trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, a condizione che la consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni siano successive a tale data. Viene inoltre puntualizzato che, nel computo della durata massima complessiva della CIGS per ogni unità produttiva sono ricompresi esclusivamente, i periodi di trattamenti straordinari utilizzati dal 1° gennaio 2018 anche se relativi a trattamenti già in corso o a domande presentate prima di tale data.

Stante quanto sopra precisato, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali precisa che:

I trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, per i quali la consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime.

Per i trattamenti previsti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo successivo al 1° gennaio 2018.

• Per il calcolo della durata massima complessiva dell’intervento straordinario ( art.25, comma 4, d.lgs. 148/2015 – 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile ) non sono computati i trattamenti conclusi prima del 1° gennaio 2018.

A cura della Redazione