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Min. Lavoro – Circ. n. 4 del 16.02.2018: CIGS e procedure concorsuali – Esonero dal contributo addizionale.


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Con la circ. n. 4 del 16.02.2018, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni sull’applicazione dell’esonero dal contributo addizionale previsto per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’attività di impresa che si avvalgono degli interventi CIGS ( art. 5 del d.lgs. 148/2015 ).

Ai sensi dell’art. 8, c. 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, come già precisato dalla circolare MLPS n. 24 del 5.10.2015 e recepito dall’INPS con la circ. n. 9 del 19.01.2017, tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1 gennaio 2016, al trattamento CIGS per le causali previste dal art. 21 del D.Lgs. 148/2015.

Al fine di dirimere le problematiche applicative riscontrate nello stabilire la decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, il Ministero fornisce delle indicazioni per ogni procedura concorsuale: 

1. Nel caso di fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa (ex art. 16 della legge fallimentare), ossia dal deposito presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.

2. Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 163 della legge fallimentare.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero dal versamento può decorrere dalla pubblicazione egli stessi presso il registro delle imprese, ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare.

4. Nella liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno dell’ammissione alla relativa procedura concorsuale, ex, art. 195 del regio decreto n. 267 del 1942.

5. Nel caso dell’amministrazione straordinaria, come già chiarito dalla circolare n. 20 del 28.11.2017, l’esonero può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. 

Alla luce delle indicazioni fornite, l’INPS potrà esonerare l’azienda dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria verrà realizzata dall’Istituto sulla base della documentazione fornita dall’azienda.

Fonte: MLPS