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INPS - Mess. n. 2310 del 16.06.2021 : Ammortizzatori sociali Covid-19 - differiti i termini decadenziali al 30 giugno


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Con il mess. n. 2310 del 16.06.2021, l' INPS fornisce alcune specifiche sul differimento dei termini decadenziali in materia di integrazione salariale previsto dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 ( legge di conversione del Decreto Sostegni ), concessa per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19, in relazione alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo  scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.  

In particolare il mess. n. 2310 del 16.06.2021 precisa quanto segue : 

DOMANDE OGGETTO DI DIFFERIMENTO - Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. 

Vengono differiti anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente. 

NUOVE DOMANDE DI ACCESSO AI TRATTAMENTI :  

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

DOMANDE RESPINTE O ACCOLTE PARZIALMENTE : 

Per quanto attiene alle domande già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze. Sarà l' INPS a procedere ad un riesame d'ufficio. 

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi. 

NUOVI MODELLI SR41 e SR43 :

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, come descritti al paragrafo 1.2, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva comunicazione.

Tabelle di sintesi relative ai differimenti dei termini 

Fonte: INPS - Mess. n. 2310 del 16.06.2021