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INPS - Mess. n. 1836 del 6.05.2021 : DL Ristori - Sgravio alternativo alla CIG – Istruzioni operative


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Con mess. n. 1836 del 6.05.2021 , l’ INPS fornisce istruzioni operative per la fruizione della sgravio alternativo alla cassa integrazione previsto dall’ art. 12, commi 14 – 15 del DL 137/2020, il cd. Decreto Ristori, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è risalente al 28 ottobre 2020. 

Il messaggio interviene, anche se in notevole ritardo, per fornire le concrete modalità di fruizione dello sgravio contributivo precisando che i datori di lavoro interessati, prima di usufruire dell’esonero nella denuncia contributiva, devono inoltrare l’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito, nel mese di giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 per la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, per la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. 

Tuttavia già con la circ. n. 24 del 11.02.2021, l’ INPS aveva fornito prime indicazioni riguardo l’esonero in commento. 

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Fonte: INPS - Mess. n. 1836 del 6.05.2021