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COVID-19: La bozza di decreto in materia di aiuti alle aziende.


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A seguito della chiusura di larga parte delle attività ( DPCM 11 marzo 2020 ), il Governo sta elaborando un corposo intervento in materia di aiuti alle aziende.

Dopo gli interventi emergenziali in materia di ammortizzatori sociali varati con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, con un ampliamento delle causali delle integrazioni salariali ordinarie nei soli territori del Nord Italia( mess. n. 1118 del 12.02.2020 ), si attende un provvedimento che generalizzi il riconoscimento a tutto il territorio italiano dell’assegno ordinario e della cassa integrazione ordinaria ( CIGO ) con causale evento specifica “ emergenza COVID-19 ”.

Vista la straordinarietà della situazione, il Governo starebbe lavorando su una bozza di Decreto Legge concernente speciali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con interventi destinati a due grandi categorie di “ datori di lavoro “:

• Una prima categoria riguarda i datori di lavoro già inclusi nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali;

• La seconda categoria riferita ai datori di lavoro per i quali, secondo le regole generali, gli ammortizzatori sociali non trovano applicazione.

I principali contenuti del nuovo provvedimento potrebbero essere i seguenti:

DATORI DI LAVORO TUTELATI DALLA CASSA:

a) CIGO – Cassa Integrazione Ordinaria

Il decreto prevede una nuova causale legata ad “eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19 “. Le istanze, presentate esclusivamente per via telematica, potranno essere presentate sino al termine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

La ricorrenza della nuova causale darà diritto al trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di nove settimane.

Inoltre, la bozza di decreto stabilisce che le integrazioni verranno riconosciute limitatamente ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, senza il requisito dell’anzianità di servizio presso l’unità produttiva di minimo 90 giorni al momento dell’inoltro dell’istanza. 

In relazione a tale nuova causale, e in tutti gli altri casi di seguito riportati, non sarà dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.

b) Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà:

Con causale “ emergenza COVID-19 “ sarà consentito l’accesso alle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale ( FIS ).

Anche in questo caso il periodo massimo della prestazione corrisponderà a 9 settimane. Confermata l’esenzione dal versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro.

Il FIS sarà chiamato ad erogare l’assegno ordinario per i dipendenti da imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti (per le normali causali, è previsto un limite occupazionale di almeno quindici dipendenti). Qualora sia in corso l’erogazione da parte del FIS dell’assegno di solidarietà, il datore di lavoro interessato potrà chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario, ugualmente erogabile per un periodo non superiore a nove settimane e con i vantaggi sopra illustrati.

c) Da Cassa Integrazione Straordinaria alla CIGO con causale COVID-19: 

Le aziende con trattamenti di cassa integrazione straordinaria in corso alla data del 23 febbraio 2020 potranno richiedere in sostituzione la cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 erogabile anche in questo caso per un periodo massimo di 9 settimane.

Così facendo le imprese potranno fruire di un trattamento che non si computa nei limiti di durata massima complessiva (ventiquattro mesi nel quinquennio mobile o trenta mesi sempre nel quinquennio mobile per le imprese dell’edilizia e dei settori dell’escavazione e/o lavorazione di materiali lapideo).

Anche in questa occasione il datore di lavoro verrà esonerato dal versamento del contributo addizionale.

DATORI DI LAVORO ESCLUSI DALLA CASSA:

Ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, esclusi dalle tutele degli ammortizzatori sociali ( CIGO e CIGS oltre ai fondi di solidarietà ), potrà essere riconosciuta la cassa integrazione in deroga per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento dovrebbe essere concesso per una durata massima di 9 settimane dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confermata anche in quest’ultimo caso l’esclusione del pagamento del contributo addizionale.

A cura di Fieldfisher