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Cassazione: in caso di sospensione dell’attività, la Cassa Integrazione prevale sulla malattia


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Con l’ordinanza n. 16382 del 10.06.2021, la Cassazione afferma che, anche i soggetti assenti dal lavoro per malattia possono essere legittimamente posti in cassa integrazione, a condizione che l’integrazione salariale sia stata richiesta per una sospensione dell’attività e non per una riduzione dell’orario.

Il fatto affrontato

La dipendente ricorre giudizialmente al fine di ottenere - tra le altre cose - le differenze tra la retribuzione percepita nel periodo di CIG e quella che invece le sarebbe spettata qualora non fosse stata sospesa dal lavoro.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, deducendo la possibile sostituzione dell'indennità giornaliera per malattia con l’indennità di CIG, in ipotesi – come quella in esame – di sospensione dell'attività produttiva.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, non solo in presenza della cassa integrazione straordinaria, ma anche di quella ordinaria, a condizione che vi sia una sospensione dell'attività produttiva e non già una mera riduzione dell'orario.

Per la sentenza, invero, il trattamento di cassa integrazione guadagni, sia ordinario che straordinario, non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 2110 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, detto assunto trova fondamento nel principio della prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della CIG, sulla legge contrattuale (art. 2110 c.c. e fonti di derivazione).

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, a fronte della corretta collocazione della stessa in cassa integrazione.

A cura di Fieldfisher