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Cassazione: i criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione


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Con la sentenza n. 1378 del 18.01.2019, la Cassazione afferma che i criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, per essere legittimi, devono assurgere al carattere della specificità, consistente nella idoneità degli stessi ad operare la selezione e, nel contempo, a consentire la verifica della corrispondenza della scelta effettuata ai criteri predeterminati.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di un'azienda di trasporti, propone ricorso giudiziale al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del proprio collocamento in cassa integrazione guadagni, con conseguente condanna della società datrice al risarcimento del danno pari alla retribuzione spettantegli dalla sospensione sino all'effettiva reintegrazione.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce la non specificità nonché l'incoerenza, incongruità e discriminatorietà dei criteri pattuiti nell'accordo sindacale per il collocamento dei lavoratori in CIGS.
Tale accordo, infatti, una volta escluso il meccanismo della rotazione, individuava quale unico criterio di scelta quello dell'elevata professionalità da valutarsi tenendo conto di vari subcriteri (conoscenza e rispetto del manuale dell'autista e delle procedure aziendali; conoscenza e rispetto delle disposizioni del Codice della Strada; conoscenza del territorio di riferimento; conoscenza delle capacità comunicative e di comprensione delle lingue italiana e tedesca abitualmente utilizzate nel contesto lavorativo dell'azienda; conoscenza teorica del veicolo; partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla società).

La sentenza

La Cassazione, nel confermare quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ritiene di non poter aderire alla censura mossa alla sentenza di merito da parte della società, secondo la quale non solo il criterio pattuito nell'accordo sindacale era specifico in quanto connesso a circostanze oggettivamente necessarie per rendere l'attività lavorativa, ma vi era anche la possibilità, attraverso la graduatoria, di effettuare un controllo ex post sulla relativa applicazione.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la verifica della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante e non già in concreto ed ex post.
Ciò in quanto la stessa deve assolvere sia alla funzione di porre le organizzazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, sia a quella di assicurare ai dipendenti la previa individuazione di tali criteri e la possibilità di verificare il corretto esercizio del potere da parte del datore.

Invero, per la sentenza, il potere dell'imprenditore di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni è soggetto, oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione ed ai principi di correttezza e buona fede, ai limiti interni connessi all'osservanza dei citati criteri, in coerenza con la finalità dell'istituto della CIG.
Tra gli stessi, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, è utile rilevare che quello della professionalità deve riferirsi alla competenza specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non a livelli professionali scelti in maniera discrezionale e/o al maggiore o minore rendimento del dipendente, costituenti dati generici ed opinabili.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, nel caso di specie, ritiene i criteri di scelta generici - essendo indici meramente programmatici che lasciano aperta una vasta gamma di opzioni liberamente determinabili da parte del datore - e respinge, quindi, il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher