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ABI: i moduli da presentare in banca per l’anticipazione della CIGD


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L’ABI, con la circolare del 23 aprile 2020, trasmette indicazioni in merito alla documentazione da produrre alla banca in caso di domanda di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) (sul punto si veda: ABI: Convenzione per l’anticipazione delle integrazioni salariali Covid-19).

Come prescritto dalla relativa disciplina, il datore di lavoro richiedente la CIGD per i propri dipendenti è chiamato ad inviare all’INPS il modello SR41 - necessario per rendicontare le ore effettive di cassa e per comunicare i dati per il pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza - solo successivamente al provvedimento di autorizzazione emanato dall’Ente per le domande già approvate dalle Regioni.

Tuttavia, tale iter risulta essere molto lungo e, quindi, incompatibile con la funzione attribuita dalle parti sociali all’anticipazione bancaria della CIGD, tesa ad evitare l’attesa dei tempi di autorizzazione.

Alla luce di ciò, con la circolare in commento, l’ABI ha eliminato l’obbligo di presentazione alla banca del modello SR41 al momento della domanda di anticipazione.
Detto documento viene sostituito da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall’azienda contenente l’impegno di indicare nel SR41 gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, ove la banca erogherà l’anticipazione e l’INPS verserà l’integrazione salariale, estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell’istituto di credito.

Fonte: ABI