Stampa

INPS – Mess. n. 818 del 28.02.2019: Fondo imprese assicuratrici – Programmi formativi


agente assicurativo
icona

Con il mess. n. 818 del 28.02.2019, l’INPS intende chiarire alcuni aspetti inerenti la disciplina delle modalità di accesso ai programmi formativi predisposti dal Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza, di cui al decreto interministeriale n. 78459 del 17.01.2014.

Il predetto Fondo provvede, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e comunitari.

E’ opportuno ricordare che l’accesso al finanziamento dei menzionati programmi è disciplinato dalla circ. n. 25 del 06.02.2017 ed avviene previa presentazione della domanda esclusivamente per via telematica.

Proprio in merito alle domande di finanziamento, con il mess. n. 818 del 28.02.2019, l’INPS rende noto che il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 15 del 5 febbraio 2019, ha delineato ulteriormente la disciplina della presentazione delle istanze, regolamentandone le modalità e le tempistiche.

Alla luce delle recenti modifiche, le domande di accesso al finanziamento per essere esaminate dal Comitato, potranno riguardare solo ed esclusivamente programmi formativi già conclusi alla data di presentazione delle stesse domande. Le domande dovranno, quindi, essere presentate il giorno successivo alla conclusione del programma.

Unica eccezione alla predetta regola riguarda le domande, riferite a programmi formativi ancora in corso di svolgimento, che risultino già presentate alla data del 5 febbraio 2019. In tal caso la domanda potrà essere esaminata solo a formazione conclusa e previa dichiarazione di responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.

Fonte: INPS – Mess. n. 818 del 28.02.2019