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INPS – Mess. n. 378 del 26.01.2018: FIS – Pagamento diretto dell’INPS solo in caso di comprovate difficoltà finanziarie.


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Con il messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo le modalità di erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.). Il pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà, previsto dalla circolare n. 176 del 9 settembre 2016 come modalità esclusiva di erogazione delle prestazioni, deve intendersi superata (vd. circolare n. 170 del 15 novembre 2017).

Trovando applicazione ai fondi di solidarietà l’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, avente ad oggetto le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, le integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà seguono le medesime modalità di fruizione in atto per quelle ordinarie. Conseguentemente, la modalità consueta di corrispondere il trattamento economico vede il datore di lavoro anticipare alla fine di ogni periodo di paga la prestazione che verrà successivamente rimborsata o conguagliata dall’Istituto.

Il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS potrà essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa comprovate dalla presentazione della documentazione di cui alla circolare n. 197 del 9 settembre 2015 (vd. allegato 2 a piè di pagina).

Il quadro normativo delineato è vigente da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data. Le precisazioni sono state rese necessarie in seguito ad una verifica effettuata sulle domande trasmesse nei primi giorni di gennaio 2018 con le quali, prevalentemente, è stata fatta richiesta di pagamento diretto. L’INPS procederà nel mese di gennaio alle dovute verifiche sulla sussistenza di serie e documentate difficoltà finanziarie che giustificano il pagamento diretto da parte dell’Istituto e provvederà, laddove necessario, a comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e quindi la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a conguaglio-rimborso.

Fonte: INPS