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INPS – Circ. n. 58 del 28.03.2018: Fondo di solidarietà del credito - Nuove modalità di accesso alle prestazioni.


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Con la circolare n. 58 del 28.03.2018, l’INPS illustra le nuove modalità di accesso alle prestazioni, di cui all’art.5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, del D.I. 83486/2014, introdotte dal D.I. 99789/2017.

I CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI:

I criteri sono stabiliti dall’art. 9 del decreto interministeriale n. 83486/2014, in base al quale l’accesso alle prestazioni (programmi formativi, assegno ordinario e prestazioni di solidarietà emergenziale) viene riconosciuto nel rispetto della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti dalla singola azienda (cd. tetto aziendale). Con il decreto 99789/2017 si è convenuto di apportare delle modifiche e integrazioni alla disciplina dell’art. 9, consentendo l’accesso alle prestazioni anche in relazione alla contribuzione dovuta dal gruppo societario dell’azienda istante (cd. tetto di gruppo).

PROGRAMMI FORMATIVI:

Nei casi di accesso al finanziamento dei programmi formativi, l’intervento e determinato: 

  • In misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda e dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda;
  • Tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione del fondo;
  • Al netto degli altri interventi già deliberati per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.

ASSEGNO ORDINARIO:

Nei casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà intergenerazionale nonché nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, l’intervento è determinato:

  • In misura non superiore al doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante e dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene fino al trimeste antecedente la data di presentazione della domanda;
  • Al netto degli oneri di gestione e amministrazione del fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per solidarietà intergenerazionale;

Per l’individuazione dei suddetti limiti nonché le modalità di determinazione del tetto di gruppo si rimanda alle istruzioni già fornite con messaggio n. 1218 del 17.03.2017.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Per le domande presentate a partire dal 17 ottobre 2017 è prevista esclusivamente la modalità di invio telematico . Nel caso di gruppo societario, l’azienda istante deve indicare l’esatta denominazione del gruppo, avendo altresì cura di allegare alla stessa una specifica dichiarazione di responsabilità redatta secondo le modalità indicate nel messaggio n. 1218 del 17.03.2017. L’INPS precisa che la dichiarazione deve riferirsi esclusivamente ad aziende inquadrate nel settore del credito e appartenenti al gruppo non rilevando i dati di aziende che operano in settori diversi da quello del credito. Per la corretta determinazione del tetto aziendale si rimanda alle indicazioni fornite con messaggio n. 3617 del 20.09.2017.

a cura della Redazione