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INPS – Circ. n. 160 del 31.10.2017: Fondo di solidarietà del trasporto pubblico - modalità di accesso alle prestazioni.


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Con la circolare n. 160 del 31 ottobre 2017, l’Istituto previdenziale illustra le modifiche apportate dal Decreto Interministeriale n. 97510/2016 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’INPS con il Decreto Interministeriale n.86985/2015, con riguardo alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la cessazione della stessa.

Prevista, prima di tutto, una procedura di consultazione sindacale, obbligatoria in caso di situazioni temporanee non oggettivabili, come condizione di ammissibilità delle domande di accesso alle prestazioni. Per quanto riguarda l’esame delle domande, viene fatto presente che l’esame verrà svolto prima sulle richieste di assegno ordinario e successivamente su quelle relative a prestazioni integrative della NASPI.

Attraverso la previsione del “tetto aziendale” per l’assegno ordinario viene previsto un importo massimo che non può superare il doppio del contributo dovuto dall’azienda richiedente nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato dal Fondo nel biennio antecedente la prestazione.

In caso di fruizione dell’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazioni.

Nei confronti delle prestazioni integrative non opera il “tetto aziendale”, che consente di erogare prestazioni in misura proporzionale alla contribuzione dovuta dal singolo datore di lavoro. Pertanto ciascun datore di lavoro potrà accedere alle prestazioni senza limiti di importo. Ovviamente la durata della prestazione è soggetta alle regole previste per la NASpi. In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo straordinario mensile nella misura del 30 % dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati.

 

Fonte: INPS