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INPS – Circ. n. 10 del 29.01.2019: Assegno straordinario e quota 100


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Con la circ. n. 10 del 29.01.2019, l’INPS fornisce le prime istruzioni in merito alle novità in tema di pensione anticipata " quota 100 ", introdotte dal DL 28 gennaio 2019, n. 4. Particolare riguardo è rivolto alle disposizioni dedicate agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà del d.lgs. n. 14 settembre 2015, n.148 erogati per il conseguimento, nel triennio 2019 – 2021, della pensione anticipata “ quota 100 ”.

Le novità illustrate con la circ. n. 10 del 29.01.2019 non riguardano solo l’erogazione dell’assegno straordinario per il conseguimento della pensione anticipata “ quota 100 “. Ad essere interessate sono anche le prestazioni di accompagnamento alla pensione della Legge Fornero previste per gestire eccedenze di personale e incentivare all’esodo i lavoratori più anziani (art. 4, da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012,n. 92).

La circolare ricorda che la decorrenza del trattamento pensionistico “ quota 100 ” si acquisisce dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Dunque l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione mentre la contribuzione correlata deve essere versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022. 

Inoltre il DL 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto l'incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. I Fondi dovranno quindi adeguare i propri decreti, laddove prevedano diversamente.

Fonte: INPS – Circ. n. 10 del 29.01.2019