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INPS – Circ. n. 1 del 03.01.2020 : Fondo Credito – Nuove modalità di conguaglio e pagamento addizionale


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Con la circ. n. 1 del 03.01.2020 , l’INPS fornisce istruzioni utili alla compilazione del flusso UniEmens nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa coperte da integrazioni salariali ( assegno ordinario ) in favore di lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di Solidarietà del Credito.

Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, disciplinato dal D.I. 83486/2014, ha avuto sino ad oggi una specifica modalità di compilazione del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’assegno ordinario secondo le disposizioni a suo tempo impartite con la circ. n. 213 del 2.12.2016.

Al fine di adeguare le modalità di conguaglio del Fondo a quelle seguite da altri fondi di solidarietà, la circ. n. 1 del 03.01.2019 precisa quanto segue:

Contributo addizionale: L’individuazione del momento impositivo della contribuzione addizionale e la quantificazione della medesima avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. paragrafo 2 della circ. n. 170 del 15.11.2017, cui si rinvia integralmente).

Modalità di compilazione: Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° marzo 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).

Così come precisato nel mess. n. 1403 del 29.03.2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

Fonte: INPS - circ. n. 1 del 03.01.2020