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INPS – Mess. n. 1074 del 9.03.2018: Gestione della malattia in caso di permanenza prolungata in pronto soccorso


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Con il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, l’INPS indica le corrette modalità di compilazione del certificato medico in caso di permanenza in pronto soccorso prolungata per più giorni. L’invio potrà avvenire sia per via telematica sia in formato cartaceo. Per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3701/2008.

L’Istituto evidenzia che la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso, se prolungato per più giorni, presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e come tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale e della correlata certificazione medica da produrre. Alla luce di ciò, l’INPS ha ritenuto opportuno ricordare che:

• Per le situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato, equiparabili ai fini previdenziali ad un ricovero, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di ricovero.

• Per le situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura; il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di malattia.

• Laddove, in caso di permanenza notturna, venga rilasciato erroneamente il certificato di malattia sarà compito del lavoratore fornire le idonee integrazioni utili ad attestare la permanenza prolungata, inviando la documentazione integrativa alla Struttura territoriale INPS e al datore di lavoro.

• Nelle ipotesi residuali in cui le strutture ospedaliere siano impossibilitate a procedere con l’invio telematico del certificato di ricovero, questo potrà essere rilasciato anche in formato cartaceo, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato. Per questo nel certificato l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.