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Corte Costituzionale: l’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai cittadini extracomunitari


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Con la sentenza n. 67 del 11.03.2022, la Corte Costituzionale afferma che i cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, anche se alcuni componenti della famiglia risiedono nel paese di origine.

Il caso affrontato

Un cittadino pakistano, titolare di permesso di lungo soggiorno, ricorre giudizialmente al fine di domandare l’accertamento del carattere discriminatorio del mancato riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare nel periodo compreso tra il settembre 2011 e l’aprile 2014, durante il quale i suoi familiari erano rientrati nel Paese d’origine.
La Corte di Cassazione, adita in merito, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del D.L. 69/1988, nella parte in cui – delineando la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare – prevede che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva preliminarmente che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno familiare, il requisito della residenza nel territorio nazionale non è richiesto per i familiari del cittadino italiano, mentre lo è per i familiari del cittadino straniero.

Per la sentenza, detta disparità viola i principi espressi dal diritto comunitario, secondo cui, da un lato, il soggiornante di lungo periodo deve godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali (Direttiva 2003/109/CE) e, dall’altro lato, i lavoratori dei paesi terzi devono beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne il settore della sicurezza sociale (Direttiva 2011/98/UE).

Per la Consulta, la parità di trattamento fra i destinatari di questo istituto - che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno - deve essere, quindi, garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo.

A cura di Fieldfisher