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Spagna - Riforma del lavoro : Un'intesa storica per l'equilibrio tra precarietà e buona flessibilità


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L’anno 2021 si è concluso in Spagna con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regio Decreto Legge 32/2021 del 28 dicembre recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro, la garanzia della stabilità occupazionale e la trasformazione del mercato del lavoro.  

Dopo intensi mesi di trattative il governo di coalizione guidato dai socialisti e sinistra ecologista è riuscito a raggiungere un accordo, definito storico e senza precedenti, tra sindacati maggioritari ( UGT e CCOO ) e l’associazione degli industriali spagnoli ( CEOE ). Tuttavia, in Parlamento, il Governo non è riuscito nell’intento di costruire una maggioranza ampia attorno al provvedimento. La riforma ha infatti ottenuto il via libera con 175 voti a favore e 174 contro, e ciò solo grazie ad un presunto errore informatico: il sistema elettronico di registrazione del voto non avrebbe infatti riportato correttamente il “NO” espresso da un esponente del Partito Popolare (opposizione di centro-destra), conteggiandolo – viceversa – come un “SÌ”, e senza che ci fosse possibilità di recepire, in un secondo momento, l’effettiva indicazione di voto. 

Con il Real Decreto-ley 32/2021 del 28 dicembre 2021, la Spagna ha avviato la terza riforma in ordine di tempo dal 2010 ad oggi; quella risalente al 2012, venne approvata dal Governo popolare di Mariano del Roy nel pieno della grave crisi del 2008. A riguardo sembra esserci consenso sul fatto che alcuni contenuti della riforma del 2012 abbiano creato evidenti disfunzioni nel mercato del lavoro iberico. 

La riforma sembra voler fare una non semplice sintesi di contrapposte esigenze : da un lato maggiore stabilità dell’occupazione e una sensibile riduzione del ricorso ai contratti a termine (in Spagna ben al di sopra della media europea), dall’altro, la necessità di mantenere un certo grado di quella flessibilità conseguita con le riforme del 2010 e 2012. 

Il provvedimento mira pertanto a correggere le tre principali disfunzioni del mercato del lavoro : elevata disoccupazione, precarietà, eccessivo ricorso al licenziamento, con interventi che stabiliscono da un lato limitazioni all’utilizzo dei contratti a termine, dall’altro nuove regole per la contrattazione collettiva. La situazione spagnola è infatti caratterizzata da quasi il 27% dei lavoratori impiegati con contratti a tempo determinato (in Italia sono circa il 17%), i disoccupati invece sono circa il 15% e superano il 25% fra i giovani sotto i 25 anni. 

Non a caso la Commissione Europea ha posto proprio la riforma del lavoro tra le condizioni per l’accesso della Spagna ai fondi del Programma NextGen EU. Nello specifico il Governo spagnolo vi destinerà il 3,4% dei fondi rinvenienti dal PNRR pari a 2,363 mld di euro oltre a 22,4 mld contro la disoccupazione e 7,6 mld per formazione professionale, inserimento al lavoro e stabilità dell’occupazione stanziati con la Legge di Bilancio 2022. 

LE PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE DAL RDL 32/2021 

Contratto a tempo indeterminato - Diventa il contratto “standard”, con l’effetto pratico di far scomparire i cosiddetti “contratti di lavoro o servizio” tipicamente a termine.

Contratto a tempo determinato - Con la riforma viene introdotta un’unica tipologia di contratto a termine, caratterizzata da una più stringente e circoscritta “causalità” riconducibili a circostanze produttive o sostitutive. Previsto anche un inasprimento delle sanzioni per le irregolarità con sanzioni pecuniarie fino a 10 mila euro per ogni dipendente interessato e trasformazione in tempo indeterminato;

Contrattazione collettiva - Le disposizioni contenute negli accordi collettivi restano ora in vigore anche dopo la scadenza del termine previsto (c.d. ultrattività), fino a quando non verrà sottoscritto tra le parti un nuovo accordo. La ratio è da ricondurre alla riforma del 2012, la quale – escludendo l’automatico rinnovo – lasciava ai datori di lavoro un margine di libertà eccessivamente ampio in ordine alle condizioni di impiego successivamente alla scadenza. Viene meno anche il principio di prevalenza della contrattazione aziendale su quella collettiva (che resta tuttavia valido nel caso in cui le condizioni economiche previste dal contratto di secondo livello risultino migliorative rispetto a quello di settore);

Ammortizzatori sociali - Sul fronte degli ammortizzatori sociali e del sostegno alle imprese in difficoltà, la riforma da poco approvata andrà a semplificare l’iter di accesso agli ERTE (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo, l’equivalente della nostra Cassa Integrazione). Agli ERTE ciclici e aziendali viene aggiunto l’ERTE di settore mentre viene introdotto uno strumento ex novo chiamato “ Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización “ che potrà essere attivato per cause strutturali esclusivamente dal Consiglio dei Ministri per consentire alle imprese di inoltrare domanda di autorizzazione alla riduzione delle ore ovvero alla sospensione del contratto con la riscossione di un'indennità sociale che non consuma la disoccupazione dei lavoratori;

Edilizia e Contratti discontinui - Nel settore dell’edilizia, i contratti di lavoro o servizio passeranno automaticamente a tempo indeterminato. Una volta esaurita l’attività in un sito, il lavoratore dovrà essere ricollocato in altro cantiere o inserito in programmi formativi ovvero di riqualificazione professionale (in caso di impossibilità oggettiva, ovvero diniego dell’azienda, il contratto sarà considerato risolto e al lavoratore sarà riconosciuta un’indennità pari al 7% del salario ricevuto). I contratti a tempo indeterminato discontinui, inoltre, riceveranno la medesima tutela prevista per quelli a tempo indeterminato.

Contratti di formazione - La riforma ne introduce due distinte tipologie:

  1. Formazione alternata a lavoro retribuito, rivolta a giovani sino a 30 anni di età (con esclusione delle professioni richiamate dal Catálogo de Cualificaciones Profesionales), con durata massima di 24 mesi. La retribuzione sarà determinata su base individuale e non potrà essere inferiore al 60% e 75%, nel primo e nel secondo anno, rispetto quanto previsto dall’accordo collettivo per un lavoratore della medesima categoria (e comunque non potrà mai essere inferiore al minimo salariale previsto su base giornaliera).
  2. Tirocinio professionale di durata massima compresa tra 6 mesi e 1 anno, che potrà essere svolto entro i 3 anni successivi all’ottenimento della relativa abilitazione.

Nonstante le importanti novità il nuovo testo non sembra stravolgere la flessibilità del mercato del lavoro spagnolo risultante delle precedenti riforme del 2010 e 2012. Sono state infatti confermate molte delle relative misure introdotte al tempo, segnatamente:

  • non aumentano i costi di licenziamento per i contratti a tempo indeterminato;
  • restano ferme le cause di licenziamento per giusta causa;
  • vengono mantenute le clausole , che consentono alle imprese di disapplicare determinate condizioni economiche previste dalla contrattazione collettiva, che ne comprometterebbero la redditività durante periodi di crisi;
  • resta ferma la sospensione del contratto di lavoro per motivi diversi (come nel caso degli ERTE, durante la pandemia).

a cura della Redazione