Notizie

Stampa

Quadro temporaneo aiuti di stato proroga al 30 giugno 2022


icona

La Commissione Europea ha deciso di prorogare di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2022. Questo potrà consentire agli Stati membri di estendere i regimi di sostegno e di garantire che le imprese che hanno avuto degli impatti negativi a causa della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario. Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica. 

Con la proroga sono state introdotte due nuovi strumenti di finanziamento

  • l’introduzione della nuova sezione 3.13 per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. L’aiuto può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (i costi relativi all'acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi) e sono esclusi investimenti finanziari. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022
  • l’introduzione della nuova sezione 3.14 dedicata alle misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese e nelle piccole imprese a media capitalizzazione. Questo secondo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre la Commissione ha apportato alcune modifiche al quadro. Esse consistono : 

  • Nell’aumento del limite massimo di aiuti di stato che è passato da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro;
  • La proroga dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 della possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette.

Prorogato più volte il quadro temporaneo in materia di aiuti di stato prevede cinque tipi di aiuti : 

  • sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
  • garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
  • prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  • garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
  • assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

Fonte: Commissione UE