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INL – FAQ comunicazione obbligatoria dei professionisti per l’inizio attività di gestione del personale


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Pubblicate sul sito dell’Ispettorato (INL), in data 13 aprile, le FAQ sulla comunicazione obbligatoria telematica per l’inizio attività di gestione del personale dei professionisti avvocati e commercialisti. La comunicazione andrà effettuata, a partire dal 1° marzo 2018, dagli iscritti all’Ordine dei Commercialisti e all’Ordine degli Avvocati. (Sull’argomento leggi anche: Nota INL n. 32 del 15.02.2018 a cui fa seguito la Nota INL n. 38 del 23.02.2018).

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro. Detti adempimenti possono essere, altresì, svolti dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli Avvocati, previa comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli (L. n. 12/1979). Soltanto per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano restano ferme le previgenti modalità di assolvimento, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i predetti Enti autonomi.

Di seguito le FAQ relative alla comunicazione obbligatoria. Laddove non sufficienti, gli utenti potranno inoltrare quesiti tecnici e normativi attraverso l'URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, compilando il form "Chiedi supporto". Inoltre è stata resa disponibile sul sito INL una Opens external link in new windowguida per la compilazione della comunicazione obbligatoria

1)COME SI ACCEDE ALLA PROCEDURA PER L’EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ?

L'accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx

2)QUALE TIPOLOGIA DI SPID E’ NECESSARIA PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA?

È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino. Cliccando qui le istruzioni su come richiederlo.

3)SONO UN LIBERO PROFESSIONISTA CHE LAVORA IN UNO STUDIO ASSOCIATO, A QUALE TITOLO DEVO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE TELEMATICA?

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all'Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l'inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.

4)QUALI PROVINCE DEVONO ESSERE INSERITE NEL MODELLO TELEMATICO?

Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

5) SE LA COMUNICAZIONE E’ STATA GIA’ INVIATA CON LE MODALITA’ PREEVIGENTI (FORMATO CARTACEO) DEVE ESSERE INOLTRATA NUOVAMENTE PER VIA TELEMATICA?

In questo caso si consiglia l'invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.

6) QUAL E’ LA DATA DI INIZIO RICHIESTA DAL MODELLO TELEMATICO?

Nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.

7)C’E’ UN TERMINE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE?

Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

8)OPERO ESCLUSIVAMENTE IN SICILIA, SONO TENUTO ALLA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA?

Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, "in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento".

9)NEL CASO UN’IMPRESA APRA UNA NUOVA UNITA’ PRODUTTIVA SITUATA IN ALTRA PROVINCIA, E’ NECESSARIO INVIARE UNA NUOVA COMUNICAZIONE INSERENDO LA NUOVA PROVINCIA O E’ SUFFICIENTE LA COMUNICAZIONE INVIATA IN ORIGINE RIFERITA ALLA SEDE LEGALE?

Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

10)IL TITOLARE DELLO STUDIO E’ IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE IN QUALITA’ DI CONSULENTE DEL LAVORO E IN QUALITA’ DI COMMERCIALISTA, ISCRITTO SOLO A QUEST’ULTIMO ORDINE. IN TAL CASO E’ TENUTO AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE?

La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.

11)VA INSERITO ANCHE L’ELENCO DELLE IMPRESE GESTITE?

No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove insistono le imprese gestite dal professionista.

12) NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO FOSSE UN’IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA CON CANTIERI IN DIVERSE PROVINCE, SI DEVONO COMUNICARE LE PROVINCE DI OGNI CANTIERE O E’ SUFFICIENTE COMUNICARE LA PROVINCIA IN CUI HA LA SEDE LEGALE LA DITTA?

Nell'ambito del settore edile, in considerazione delle specificità legate al posizionamento sempre diverso dei cantieri, è possibile indicare esclusivamente la provincia dove insiste la sede legale dell'impresa.

13) NEL CASO DI AZIENDA AGRICOLA CON SEDE E DOMICILIO FISCALE IN UNA PROVINCIA DOVE SI TROVANO GLI UFFICI, OPIFICI E TERRENI COLTIVATI E POSSESSO DI ALTRI TERRENI DA COLTIVARE IN PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DELLA SEDE FISCALE, OCCORRE EFFETTUARE DUE DISTINTE COMUNICAZIONI, UNA PER CIASCUNA DELLE PROVINCE DI COLTIVAZIONE TERRENI?

Nel caso di terreni in parte situati in province diverse, la comunicazione va effettuata in relazione a ciascuna provincia interessata atteso che, a differenza del settore edile, trattasi di una sede di stabile lavoro.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro