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Fase della riapertura e ulteriori misure per fronteggiare l’epidemia: DPCM 17 maggio 2020


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Dopo poche ore dalla pubblicazione del decreto legge n. 33/2020, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute e sentito il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il DPCM 17 maggio 2020.

Per espressa previsione del nuovo DPCM, le sue disposizioni si applicano dal 18 maggio 2020 e restano in vigore fino al 14 giugno 2020.

Ugualmente per espressa previsione, il nuovo DPCM sostituisce il precedente DPCM del 26 aprile.

I contenuti del nuovo DPCM sono molto ampi e, infatti, trattano di: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero nazionale; misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali; misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale; disposizioni in materia di ingresso in Italia; disposizioni su transiti e soggiorni di breve durata in Italia; disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero; disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; misure in materia di trasporto pubblico locale; disposizioni specifiche per la disabilità. Per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’art. 2 del DPCM, che reca le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, ribadisce che tutte le attività rispettano i contenuti del Protocollo condiviso del 24 aprile nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo cantieri e il Protocollo del settore trasporto e logistica.

Tutti e tre i Protocolli sono riportati in allegato al DPCM.

Mettendo a confronto le disposizioni dell’art. 2 del nuovo DPCM e quelle dell’art. 2 del DPCM sostituito, ambedue impegnati a trattare dei Protocolli di sicurezza, si nota che il provvedimento attuale è più stringato e, fra l’altro, non riproduce la previsione del provvedimento precedente in cui si affermava: ”La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Considerando le previsioni del d.l. n. 33/2020 che fanno riferimento a protocolli regionali e l’art. 2 del nuovo DPCM che si limita a menzionare solo i Protocolli nazionali, verosimilmente si pensa a possibili interventi delle Regioni che vadano ad adattare le normative nazionali a specifiche realtà economiche sulla falsa riga dell’esperienza dei Protocolli stipulati a livello nazionale in particolari settori (diversi da quelli – cantieri, trasporto e logistica - recepiti inizialmente dal precedente e ora dal nuovo DPCM).

A questo riguardo, va anche considerato che il DPCM riporta, come allegato 17, le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri