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Entrate – Risposta n. 621/2021 : Impatriati – Agevolabili i redditi prodotti in smart working all'estero ?


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Con risposta n. 621/2021 , l’ Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati, anche a coloro i quali svolgono attività dall’estero in smart-working. 

Una multinazionale italiana chiede, in particolare, se per il lavoratore olandese dipendente della sua società che nel corso del 2020 ha lavorato in remoto all'estero più di 184 giorni, il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi si possa considerare reddito prodotto in Italia, circostanza che consentirebbe la fruizione dell'agevolazione nonostante il mancato rispetto del requisito della prevalenza dell'attività svolta in Italia. 

La risposta n. 621/2021 dell’Agenzia chiarisce che il regime agevolativo non potrà essere applicato ai redditi erogati al dipendente olandese in quanto non sono da considerare prodotti nel territorio dello Stato italiano. Come luogo di prestazione, infatti, bisogna avere riguardo al territorio in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. 

Con un secondo quesito la società istante chiede, nel caso in cui il reddito fosse imponibile in Olanda, se il dipendente, effettivamente residente in Italia in base all'articolo 2 del Tuir, possa fruire del credito per le imposte estere, anche in caso di applicazione del regime degli impatriati. In tale ipotesi, verificandosi un concorso parziale alla formazione dell'imponibile, il credito per le imposte estere verrebbe calcolato ai sensi dell'articolo 165, comma 10, del Tuir, con riduzione proporzionale alla misura ridotta del regime speciale per gli impatriati dell'imposta estera recuperabile. Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia precisa che, se il reddito in esame derivante dall'attività di lavoro dipendente prestato nei Paesi Bassi si deve assoggettare a imposizione in Olanda in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia secondo le previsioni dell'articolo 2 del Tuir, potrà fruire del credito per le imposte estere nei limiti e alle condizioni previste nell'articolo 165 del Tuir (vedi anche articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione). 

L’ Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per riepilogare la disciplina del regime agevolativo per i lavoratori impatriati che prevede una tassazione di favore per i redditi dei professionisti che rientrano in Italia (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015). La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dall’articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 “a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147“.

Per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore: 

1. trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
2. non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
3. svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio;

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell’articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: 

1. sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
2. abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015). 

Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro. L’agevolazione  risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Ciò è in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività e, in particolare, con il tenore letterale dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 – norma di carattere generale per l’ampiezza dei destinatari ai quali si rivolge – il quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia. Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. 

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 621/2021